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Giovedì, 26 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nell’appalto trasferimento legittimo se viene meno il gradimento della committente

Tale scelta rientra tra le determinazioni ragionevoli che il datore può adottare sul piano tecnico

/ Federico ANDREOZZI

Giovedì, 26 febbraio 2026

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Con l’ordinanza n. 4198 di ieri, 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di trasferimento del lavoratore ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Nel caso di specie, una lavoratrice impiegata in un appalto di servizi era stata trasferita dalla sede della committente agli uffici della datrice di lavoro, a seguito della richiesta della committente stessa, che aveva revocato il gradimento nei suoi confronti e ritirato il badge necessario per entrare nello stabilimento.
La dipendente aveva quindi impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento e la conseguente reintegrazione presso il luogo al quale era stata inizialmente adibita.

In riforma della pronuncia del Tribunale, la Corte d’Appello aveva accolto le doglianze della lavoratrice.
Preliminarmente, i giudici di seconde cure avevano ritenuto sussistente la fattispecie del trasferimento, qualificandolo come qualsiasi cambiamento fisico della sede di lavoro in via definitiva, a nulla rilevando che la nuova sede coincidesse con gli uffici della datrice di lavoro. Ne conseguiva l’applicazione dell’art. 2103 c.c., che consente il trasferimento solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ciò detto, la Corte aveva osservato come nessuna delle parti avesse allegato l’esistenza, nel contratto di appalto, di una clausola c.d. di “gradimento”, escludendo così la sussistenza di una valida giustificazione del provvedimento.

Avverso tale pronuncia la datrice di lavoro aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando, da un lato, l’erronea qualificazione come “trasferimento” del mero spostamento della lavoratrice – chiamata a svolgere le medesime mansioni, con uguale inquadramento e trattamento retributivo – dalla sede della committente a quella della datrice, peraltro entrambe situate nel medesimo Comune; dall’altro, contestando l’affermazione secondo cui il trasferimento avrebbe dovuto essere sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonostante la situazione di incompatibilità ambientale dichiarata dalla committente, che aveva revocato il proprio gradimento nei confronti della lavoratrice.

Investita della controversia, la Cassazione accoglie le doglianze della datrice.
In primo luogo, i giudici di legittimità ribadiscono che la nozione di trasferimento, ai sensi dell’art. 2103 c.c., implica il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione. Tuttavia, tale mutamento non è di per sé sufficiente a integrare un trasferimento quando lo spostamento avvenga nell’ambito della medesima unità produttiva, con riferimento ad articolazioni aziendali che, pur dotate di una certa autonomia amministrativa, siano strumentali o ausiliarie rispetto ai fini dell’impresa o a una frazione della sua attività produttiva (cfr. anche Cass. n. 17246/2018). La Corte territoriale, dunque, avrebbe trascurato detto principio, omettendo di verificare se, nel caso concreto, esistessero due distinte unità produttive, ritenendo sufficiente il solo cambiamento definitivo della sede di lavoro.

Con riferimento al secondo aspetto fatto valere dalla datrice, la Corte ricorda, innanzitutto, che il trasferimento dovuto ad incompatibilità ambientale, fondandosi su uno stato di disorganizzazione o, comunque, di disfunzione dell’unità produttiva, è riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c. In tal senso, il controllo giudiziale su tali ragioni deve essere diretto ad accertare la sussistenza di una corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa, senza estendersi al merito della scelta del datore che, peraltro, non deve neanche presentare i caratteri della inevitabilità.

Quindi, concludono i giudici di legittimità, il venir meno del gradimento da parte della committente, anche in assenza di una preventiva formalizzazione in una clausola contrattuale, può giustificare il mutamento della sede lavorativa. In presenza di un conflitto tra appaltante e prestatore, tale scelta rientra tra le opzioni ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, anche al fine di evitare conseguenze ben più gravose come, ad esempio, la risoluzione del rapporto di lavoro.

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