Confisca al prestanome che non si attiva per l’omesso versamento
Secondo la più recente giurisprudenza il legale rappresentante che non abbia l’effettiva gestione risponde quale autore principale della condotta
L’assunzione della carica di amministratore di una società comporta l’accettazione del rischio della propria responsabilità in relazione alla commissione di reati da parte dell’amministratore di fatto. Ribadisce tale principio la sentenza n. 7529, depositata ieri dalla Cassazione, sottolineando come ciò valga – a maggior ragione – quando la scelta di nominare il legale rappresentante sia stata il frutto di una consapevole volontà di spostare su costui (data l’età avanzata) “le prevedibili conseguenze nefaste di una politica aziendale che, in conseguenza di condizioni critiche dal punto di vista finanziario, aveva privilegiato il pagamento di altri capitoli di spesa, a discapito del pagamento delle imposte”.
Nel caso in esame, infatti, era stato contestato il reato previsto dall’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 perché una srl aveva omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. La legale rappresentante era stata condannata in primo e secondo grado alla reclusione di quattro mesi, applicando le pene accessorie di legge e disponendo confisca per equivalente nei suoi confronti fino alla concorrenza del valore di quasi 300.000 euro.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di chiarire che, in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto. La semplice accettazione della carica, infatti, attribuisce al legale rappresentante doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr. Cass. n. 46834/2023).
Peraltro, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente, che non abbia dello stesso l’effettiva gestione, non risponde ex art. 40 comma 2 c.p. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto (cfr. Cass. n. 4333/2026; si veda “Il prestanome risponde in prima persona dell’omessa dichiarazione” del 4 febbraio 2026).
La Cassazione qui in commento evidenzia anche che l’intervenuto sequestro per equivalente dei propri beni “avrebbe dovuto indurre la ricorrente a prendere in mano le redini della società e, se dal caso, a chiedere una rateazione del debito o comunque ad adoperarsi per estinguerlo, mentre la totale abdicazione ai doveri inerenti alla propria carica comporta evidentemente l’accettazione del rischio, a titolo di dolo eventuale, degli eventi tipici del reato e delle conseguenze dello stesso”.
Né la crisi di liquidità può valere come scusante, a meno che non venga dimostrata la non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e non siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo. Per la Cassazione la scelta di non pagare l’imposta dovuta prova il dolo, soprattutto quando risulti che al contempo si siano pagati altri debiti o che le somme, che avrebbero dovuto essere accantonate, siano state impiegate in altro.
A fondamento della confisca dei beni del prestanome, la sentenza richiama l’orientamento per cui (anche laddove non sia contestata la responsabilità della persona giuridica ai sensi del DLgs. 231/2001) può essere disposta nei confronti dell’amministratore la confisca per equivalente nel caso di impossibilità di ricorrere a quella in via diretta nei confronti società, essendo stato escluso che quest’ultima società fosse uno schermo fittizio attraverso il quale la persona fisica aveva agito come effettiva titolare dei beni (Cass. SS.UU. n. 10561/2014).
Ed in effetti il giudice di merito aveva adeguatamente dato atto della preventiva indagine sulla impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto dell’illecito tributario nei confronti della persona giuridica, non essendo stati individuati beni della società direttamente riconducibili all’attività illecita.
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