I lavori dei piani di recupero del patrimonio edilizio evitano il blocco delle opzioni
Per gli interventi ex art. 2 comma 2 lett. c) secondo periodo del DL 11/2023 non sono necessarie spese documentate al 30 marzo 2024
Sulle spese relative a interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, con contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, approvati dalle amministrazioni comunali entro la data del 16 febbraio 2023 e relativi a immobili ubicati in zone sismiche di categoria 1, 2 o 3, il superbonus 70-65% spettante sulle spese sostenute tra il 31 marzo 2024 e il 31 dicembre 2025 sembrerebbe poter continuare ad essere fruibile anche mediante esercizio delle opzioni di sconto o cessione pure se alla data del 30 marzo 2024 non risultasse sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
L’art. 2 del DL 11/2023, contestualmente all’introduzione, a cura del comma 1, del “blocco ...
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