Cessioni di crediti a scopo di garanzia dei canoni di leasing senza sostitutiva mutui
La sostitutiva mutui implica la natura di finanziamento del contratto sottostante
L’imposta sostitutiva mutui non può trovare applicazione alla cessione di crediti a scopo di garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di leasing, in quanto manca il requisito oggettivo della natura finanziaria o creditizia dell’operazione. Nel caso di specie, quindi, resta applicabile l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% prevista dall’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Lo afferma la Cassazione con due sentenze gemelle depositate ieri, la n. 23873 e la n. 23909.
Il caso di specie riguardava una società in accomandita semplice che, per garantire alla società di leasing il pagamento dei canoni di locazione finanziaria, aveva ceduto a questa ultima i crediti presenti e futuri vantati dalla società utilizzatrice nei confronti del
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