Il compenso dell’avvocato non può essere una percentuale del risultato del giudizio
Il divieto del c.d. «patto di quota lite» tutela l’interesse del cliente e la dignità della professione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23738/2024, è tornata ad occuparsi dei compensi degli avvocati, concentrandosi, in particolare, sul divieto del c.d. “patto di quota lite” e fornendo utili chiarimenti con riguardo alle pattuizioni che possono considerarsi lecite e a quelle che tali non sono.
Occorre preliminarmente ricordare come il patto di quota lite, ossia la pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fosse in origine assolutamente vietato dall’art. 2233 comma 3 c.c.
Tale divieto è stato successivamente abrogato dal DL 223/2006 convertito, ma è stato successivamente reintrodotto dalla legge professionale forense (L. 247/2012), il cui art. 13, pur prevedendo che la pattuizione dei compensi sia libera (comma 3), torna a vietare ...
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