Decisione di scissione da depositare presso il Registro delle imprese
Assieme al verbale da cui consta la decisione va depositata per l’iscrizione nel Registro tutta la documentazione prevista dall’art. 2501-septies c.c.
Ai sensi dell’art. 2502-bis c.c. (in quanto richiamato dall’art. 2506-ter ultimo comma), il verbale da cui consta la decisione dei soci, di ciascuna società partecipante, di procedere alla scissione, deve essere depositato e iscritto presso il Registro delle imprese.
Unitamente alla decisione, deve essere depositata per l’iscrizione presso il Registro delle imprese tutta la documentazione prevista dall’art. 2501-septies c.c., ossia:
- progetto di scissione;
- Relazione accompagnatoria dell’organo amministrativo;
- Relazione degli esperti;
- situazioni patrimoniali (ove redatte) di ciascuna società partecipante alla scissione;
- bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla scissione, comprensivi (ove presenti) della Relazione sulla gestione
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