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Sabato, 10 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / OPERAZIONI STRAORDINARIE

Decisione di scissione da depositare presso il Registro delle imprese

Assieme al verbale da cui consta la decisione va depositata per l’iscrizione nel Registro tutta la documentazione prevista dall’art. 2501-septies c.c.

/ Enrico ZANETTI

Martedì, 15 ottobre 2024

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Ai sensi dell’art. 2502-bis c.c. (in quanto richiamato dall’art. 2506-ter ultimo comma), il verbale da cui consta la decisione dei soci, di ciascuna società partecipante, di procedere alla scissione, deve essere depositato e iscritto presso il Registro delle imprese.

Unitamente alla decisione, deve essere depositata per l’iscrizione presso il Registro delle imprese tutta la documentazione prevista dall’art. 2501-septies c.c., ossia:
- progetto di scissione;
- Relazione accompagnatoria dell’organo amministrativo;
- Relazione degli esperti;
- situazioni patrimoniali (ove redatte) di ciascuna società partecipante alla scissione;
- bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla scissione, comprensivi (ove presenti) della Relazione sulla gestione

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