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LAVORO & PREVIDENZA

Stabiliti i valori limite di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione

Il DLgs. 135/2024 introduce obblighi informativi e formativi e prescrive l’integrazione del documento di valutazione dei rischi

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 2 ottobre 2024

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Il 26 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 135/2024, attuativo della direttiva 2022/431/Ue, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Chiara la finalità del provvedimento: ampliare la definizione degli agenti pericolosi mediante l’inclusione, accanto a quelli cancerogeni e mutageni, anche delle sostanze tossiche per la riproduzione. Il decreto, che entrerà in vigore l’11 ottobre 2024, modifica ben 22 articoli del DLgs. 81/2008 (c.d. Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), inserisce il nuovo Allegato XLIII-bis sul “Piombo e composti ionici” e sostituisce:
- l’Allegato XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale di cui al Titolo IX capo I;
- l’Allegato XLIII che conteneva la tabella con i valori di esposizione professionale di cui al Titolo IX capo II.

Nel dettaglio, viene in primo luogo in rilievo l’art. 9 che realizza una distinzione tra sostanze tossiche per la riproduzione “prive di soglia” e quelle “con soglia”. Per le prime non è previsto un limite di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori mentre, per le seconde, esistono dei livelli di esposizione sicuri, al di sotto dei quali non vi sono rischi per la salute. La norma introduce, sul punto, nuovi valori limite di esposizione professionale; limiti, cioè, di concentrazione media nell’aria – ponderata in funzione del tempo – dell’agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione.

I successivi artt. 10 e 11 pongono specifici obblighi per i datori di lavoro, volti a contenere il rischio in caso di utilizzo o di produzione di sostanze tossiche per la riproduzione, al fine di limitare o, quantomeno, ridurre l’esposizione dei lavoratori; varia anche il contenuto del documento di valutazione dei rischi, che dovrà essere integrato con l’indicazione:
- delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e dei quantitativi utilizzati;
- del numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
- delle misure preventive e protettive applicate, con la specificazione del tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- delle indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti tossici e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.

L’art. 13 incide, invece, sull’art. 239 del Testo unico, introducendo specifici obblighi di informazione e formazione periodica – con cadenza almeno quinquennale – per i lavoratori esposti, in particolare laddove siano utilizzati nuovi farmaci pericolosi contenenti sostanze tossiche, nonché di sottoposizione degli stessi a sorveglianza sanitaria. Inoltre, il datore dovrà provvedere affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento 1272/2008/Ce o alle altre normative applicabili.

Cambiano anche le norme relative alla cessazione del rapporto di lavoro e agli adempimenti a carico dell’ISPEL, che verranno posti in capo all’INAIL. In particolare, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio dovranno essere conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività potenzialmente lesiva e, comunque, fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. L’art. 18 modifica, infine, l’art. 244 del Testo unico, sulla registrazione dei tumori: l’attività passa dall’ISPESL all’INAIL, che registrerà i casi di neoplasie da sospetta origine professionale, con una sezione precipuamente dedicata ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

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