Cessione del credito IVA al consolidato con due visti di conformità
Per la compensazione, il visto va apposto sia sulla dichiarazione annuale IVA delle consolidate/cedenti, sia sul modello CNM della consolidante
Con la risposta n. 190, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale nazionale e sulle modalità di apposizione del visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione del medesimo.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DM 1° marzo 2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
In costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000 di euro ex art. 34 della L. 388/2000.
In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2004 n. 53 ha chiarito che gli stessi possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.
Ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA in argomento, la risposta n. 190/2024 precisa che si deve tener presente il disposto dell’art. 10 comma 7 primo e secondo periodo del DL 78/2009, secondo cui “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito. In alternativa la dichiarazione o l’istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164”.
Si richiama, quindi, quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2014 n. 28, secondo la quale il visto è destinato ad attestare la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabili.
A questi fini, dunque, il visto deve essere apposto:
- sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l’eccedenza a credito IVA ceduta;
- sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata a utilizzare in compensazione detti crediti.
Con riferimento a tali dichiarazioni, infatti, saranno eseguiti i controlli in merito ai crediti ceduti, al loro corretto trasferimento e utilizzo in compensazione nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalle norme.
Si precisa, poi, che per i crediti IVA trasferiti non occorre, invece, l’apposizione di un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi delle società consolidate, avendo l’indicazione nel quadro GN dei crediti in argomento una finalità riepilogativa/espositiva.
La risposta in commento interviene anche sull’individuazione del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal quale l’eccedenza a credito può essere utilizzata in compensazione.
Si precisa che tale termine deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l’eccedenza a credito IVA compensabile matura. Decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.
L’Agenzia delle Entrate conclude ricordando che gli importi compensati dovranno corrispondere a quelli ceduti dalle società consolidate e, laddove la consolidante utilizzi le eccedenze a credito ricevute dalle consolidate in misura superiore al dovuto, le stesse potrebbero essere oggetto di recupero unitamente all’irrogazione delle relative sanzioni.