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Nuova funzionalità per la ricezione della posta ai curatori

Il deposito nel fascicolo telematico supera l’inerzia del debitore

/ Francesco DIANA

Martedì, 29 ottobre 2024

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L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale produce una serie di effetti in capo al debitore, la cui disciplina è contenuta agli artt. 142 e ss. del DLgs. 14/2019.
Tra questi, rileva l’insorgere di taluni obblighi: il debitore è tenuto a collaborare con la procedura, fornendo tutte le informazioni e/o i chiarimenti che si rendono necessari, oltre che a presenziare personalmente alle audizioni con il giudice delegato, il curatore ovvero il comitato dei creditori (art. 149 comma 2 del DLgs. 14/2019).

Il ricorso a un procuratore, ai sensi dell’art. 149 comma 3 del DLgs. 14/2019 è ammesso alla duplice condizione che vi sia un giustificato motivo (tra cui un legittimo impedimento) e che il giudice delegato abbia autorizzato il debitore a farsi rappresentare dal terzo.
Al

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