Nuova funzionalità per la ricezione della posta ai curatori
Il deposito nel fascicolo telematico supera l’inerzia del debitore
L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale produce una serie di effetti in capo al debitore, la cui disciplina è contenuta agli artt. 142 e ss. del DLgs. 14/2019.
Tra questi, rileva l’insorgere di taluni obblighi: il debitore è tenuto a collaborare con la procedura, fornendo tutte le informazioni e/o i chiarimenti che si rendono necessari, oltre che a presenziare personalmente alle audizioni con il giudice delegato, il curatore ovvero il comitato dei creditori (art. 149 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Il ricorso a un procuratore, ai sensi dell’art. 149 comma 3 del DLgs. 14/2019 è ammesso alla duplice condizione che vi sia un giustificato motivo (tra cui un legittimo impedimento) e che il giudice delegato abbia autorizzato il debitore a farsi rappresentare dal terzo.
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