Deducibili le imposte pagate per effetto della definizione delle liti
Deduzione ammessa dall’art. 99 del TUIR
L’AIDC, con la norma di comportamento 226/2024, ha specificato che le somme corrisposte dal contribuente per effetto della definizione delle liti pendenti ex L. 197/2022 hanno natura giuridica di tributo, pertanto in costanza dei requisiti di legge possono essere dedotte dal reddito di impresa.
Rammentiamo che la definizione prevedeva i seguenti costi, avendo riguardo alle sentenze depositate al 1° gennaio 2023:
- se l’Agenzia fiscale era rimasta soccombente in primo grado, si pagava il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- se l’Agenzia fiscale era rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado avesse vinto o perso), si pagava il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- se il processo pendeva in Cassazione al 1° gennaio
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