Compenso equo per architetti e ingegneri anche negli appalti pubblici
Sono in vigore dal 31 dicembre scorso le disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici (DLgs. 36/2023), introdotte dal DLgs. 209/2024.
Tra le modifiche e integrazioni apportate assume particolare rilevanza quella sulla disciplina dei “ribassi” con riguardo all’affidamento di servizi di architettura o ingegneria. Sul tema si fronteggiavano, da tempo, due opposti orientamenti:
- quello che riteneva applicabile, in questi casi, la L. 49/2023 in materia di equo compenso, con conseguente impossibilità di praticare ribassi sulla componente costituita dai compensi per le attività professionali di architettura e di ingegneria;
- quello che riteneva inapplicabili le disposizioni sull’equo compenso, ritenendo che ciò si sarebbe posto in contrasto con la necessità, prevista dal codice degli appalti, di procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il DLgs. 209/2024 cerca la strada del compromesso tra le opposte necessità di professionisti ed enti pubblici, differenziando la disciplina degli affidamenti diretti e quella delle procedure di gara. Per l’affidamento diretto di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, l’art. 14 comma 1 lett. i) del DLgs. 209/2024 aggiunge, all’art. 41 del codice dei contratti pubblici, il comma 15-quater, per cui, in questi casi, i corrispettivi determinati in base ai parametri non possono essere ridotti in misura superiore al 20%.
Per le procedure di gara, e precisamente quelle aventi a oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, invece, all’art. 41 del codice è aggiunto il comma 15-bis, per cui può essere assoggettato a ribasso solo il 35% dell’importo posto a base di gara.
Ulteriori indicazioni sono fornite, poi, con riguardo alla definizione del punteggio relativo all’offerta economica. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni che disciplinano l’esclusione di “offerte anomale”.
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