L’omessa estinzione del processo complica la definizione delle liti
Comunque l’estinzione va dichiarata se non c’è stato il diniego entro fine settembre
La definizione ex L. 197/2022 si distingue da tutte le altre precedenti definizioni per quanto riguarda il meccanismo processuale che conduce all’estinzione della controversia.
In primo luogo, il contribuente doveva chiedere la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della definizione e, in un momento successivo, doveva depositare entro il 10 ottobre 2023 la domanda di definizione e il modello F24 inerente al pagamento di tutte le somme o della prima rata.
A seguito di un esame oseremmo dire “estrinseco” di questa documentazione, il giudice doveva immediatamente dichiarare l’estinzione del processo.
L’Agenzia delle Entrate, entro lo scorso 30 settembre, avrebbe dovuto notificare il diniego di definizione e, a questo punto, il contribuente lo avrebbe ...