Per la residenza rileva la volontà di mantenere un legame effettivo con l’Italia
L’Agenzia delle Entrate esemplifica le situazioni in cui il domicilio, nella sua accezione fiscale, è localizzato in Italia
Con la circolare n. 20 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modifiche apportate dal DLgs. 209/2023 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e di residenza delle società. Per quanto riguarda le persone fisiche, le novità, valide dal 1° gennaio 2024, riguardano la previsione di un’apposita nozione di domicilio ai fini in esame, distinta da quella civilistica, l’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, nonché l’attribuzione di una valenza di presunzione relativa al dato formale dell’iscrizione anagrafica.
La circolare conferma, in primo luogo, come i quattro criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica) siano tra loro alternativi; inoltre, ai
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