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IVA al 10% per l’insetticida se è un prodotto fitosanitario

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 novembre 2024

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Un insetticida contenente feromoni, inquadrato come “prodotto fitosanitario”, può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal n. 110) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 220 pubblicata ieri.

Una società operante nel settore della produzione e vendita all’ingrosso di prodotti per la disinfestazione richiedeva all’Amministrazione finanziaria se la propria trappola insetticida, finalizzata al monitoraggio e alla cattura di insetti infestanti, potesse beneficiare dell’aliquota IVA del 10% o fosse, invece, soggetta ad aliquota ordinaria.
Il dubbio discendeva dal fatto che il prodotto non era stato oggetto di autorizzazione preventiva (Autorizzazione all’immissione in commercio) e che pertanto non potesse essere qualificato come “fitosanitario”.

L’art. 28 del Reg. Ce n. 1107/2009 stabilisce che “Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato”. L’Agenzia delle Entrate sottolinea come il rilascio dell’AIC non costituisca un requisito per la qualificazione di un prodotto come “fitosanitario”, avendo, invece, rilevanza con riguardo alla sua commercializzazione e al suo utilizzo.

L’insetticida in esame, classificato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con codice NC 3808 91 90, “consente di attirare l’infestante mediante l’erogazione di feromoni, per poi catturarlo ed ucciderlo per mezzo di sostanze chimiche contenute nella trappola”.
Esso è pertanto destinato a “proteggere i vegetali (...) da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi”, finalità che, ai sensi del Regolamento Ce n. 1107/2009, consente di ritenere che il prodotto in esame possa qualificarsi come “fitosanitario”, beneficiando così dell’aliquota IVA ridotta del 10%.

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