Nel computo del SAL superbonus rilevano solo i lavori realizzati
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 di ieri, 12 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito al riscontro della percentuale minima di realizzazione dell’intervento che, ai sensi dell’art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020, ciascuno stato d’avanzamento dei lavori (SAL) deve rappresentare.
La predetta norma stabilisce che, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, se l’opzione di cessione del credito/sconto sul corrispettivo viene esercitata in riferimento a un SAL:
- in ogni caso i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (in altre parole, per l’intervento agevolato con superbonus è possibile esercitare le opzioni di sconto/cessione in relazione a un massimo di tre blocchi, ossia due SAL e un saldo);
- ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
In sede di interrogazione parlamentare, è stato chiesto al Ministero dell’Economia e delle finanze se, ai fini del computo della spesa rilevante per il raggiungimento della percentuale minima di intervento cui deve riferirsi ciascun SAL, vadano conteggiate anche le spese per le forniture a piè d’opera.
In risposta, il MEF ha affermato che, secondo una lettura sistematica della normativa rilevante in materia di contratti pubblici (in particolare, dell’art. 26 del DL 50/2022 e dell’art. 14 comma 1 lett. d) del DM 49/2018) pare corretto includere nella nozione di SAL soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere (e non, dunque, anche il costo delle mere somministrazioni di materiali).
Tale conclusione parrebbe peraltro avallata, secondo il Ministero, anche dall’Allegato 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, ove, nel disciplinare, per gli interventi di riqualificazione energetica, le asseverazioni che competono al tecnico in riferimento a ciascun SAL, viene fatto esclusivo riferimento ai lavori “realizzati”.