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Bancarotta impropria anche per le valutazioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 novembre 2024

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 41541, depositata ieri, ha ribadito alcuni principi in tema di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, e da operazioni dolose, ex art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42.
Quanto alla prima, si ricorda come sia configurabile anche in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (cfr. Cass. n. 46689/2016).

Quanto alla seconda, si conferma come le operazioni dolose potrebbero consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, ove questo sia frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società da cui consegua il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali (cfr. Cass. n. 24752/2018).

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, inoltre, non occorre il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa; circostanza ritraibile dall’aggravamento delle posizioni debitorie per l’applicazione degli interessi e delle sanzioni inflitte dagli enti erariali e previdenziali (cfr. Cass. n. 16111/2024).

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