Autotutela sostitutiva e accertamento integrativo con distinzione molto sottile
Non è facile capire quando si è in presenza di un «elemento»
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024, ha sancito, in breve, che l’ente impositore, in ragione della c.d. autotutela sostitutiva, può sempre emendare vizi formali o sostanziali mediante l’annullamento dell’atto e la notifica di uno ulteriore. Ciò quand’anche il nuovo atto contenga una pretesa superiore alla prima, il che, ovviamente, ha effetto diretto sul versante delle sanzioni e degli interessi.
Viene sul punto differenziata l’autotutela sostitutiva dall’accertamento integrativo. Tale differenziazione, tuttavia, rischia di peccare di astrattezza andando ad ampliare eccessivamente le casistiche in cui è ammessa l’autotutela sostitutiva a discapito dell’accertamento integrativo.
Ma c’è ...
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