Limite dei due mandati anche se il Consigliere ODCEC subentra per breve tempo
L’art. 9 comma 9 del DLgs. 139/2005 non fa alcuna distinzione tra chi ricopre la carica dall’inizio e chi entra in sostituzione di un altro
Sul limite dei due mandati all’interno dei Consigli degli Ordini territoriali dei commercialisti la Cassazione mantiene la linea rigida. Dopo, infatti, le sentenze nn. 12461/2018 e 38333/2021, i giudici di legittimità ribadiscono, con la sentenza n. 30133, depositata ieri, che il limite imposto dall’art. 9 comma 9 del DLgs. 139/2005 non ammette alcuna eccezione.
Il caso, questa volta, riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Catania, tenutesi nel 2022. I componenti della lista uscita sconfitta dalla tornata elettorale impugnavano dinanzi al CNDCEC il verbale di proclamazione degli eletti, chiedendo che la lista vincente venisse esclusa dalla competizione, in quanto due dei suoi componenti, essendo al terzo mandato, non possedevano i requisiti per essere
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