Deroga alla derivazione rafforzata per i finanziamenti intercompany a certe condizioni
Tra i finanziamenti esclusi dal perimetro applicativo della deroga dovrebbero figurare quelli erogati dalla controllata alla controllante
La disposizione del comma 4-bis dell’art. 5 del DM 8 giugno 2011 deroga alla derivazione rafforzata dell’art. 83 TUIR prevedendo l’irrilevanza degli interessi contabilizzati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato e attribuendo rilevanza fiscale agli interessi contrattuali.
La disposizione in oggetto si applica unicamente al ricorrere delle seguenti formali condizioni espressamente previste dalla norma:
- sussistenza tra il soggetto finanziante e il finanziato di un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;
- rilevazione nello Stato patrimoniale del differenziale tra il valore nominale e il valore attuale del finanziamento derivante dal processo di attualizzazione.
Rispetto al primo requisito, il rinvio tout court all’art. 2359 c.c. non sembra richiedere ...