Contributo agli enti se il datore dichiara la mediazione per assumere beneficiari di Adi e SFL
A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia o l’ente dovrà inserire nel «Cruscotto SFL-ADI» l’IBAN per il pagamento
Con il recente messaggio n. 3888/2024, l’INPS è intervenuto sugli incentivi all’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsti dall’art. 10 del DL 48/2023, fornendo le istruzioni operative per la loro fruizione.
In particolare, ai sensi dell’art. 10 commi 1-3, il datore di lavoro può beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione di beneficiari dell’Adi o del SFL, in misura variabile in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata ed entro un tetto massimo annuo (8.000 o 4.000 euro in relazione al contratto).
Per essere autorizzati alla fruizione dell’esonero, il datore deve presentare all’INPS una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on ...