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Contributo per interventi superbonus 2024 riconosciuto al 100%

/ REDAZIONE

Sabato, 30 novembre 2024

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Con il provv. n. 431551 pubblicato ieri, 29 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è pari al 100% la misura, spettante a ciascun richiedente, di contributo a fondo perduto per gli interventi agevolati con superbonus al 70% ex art. 1 comma 2 del DL 212/2023.

Tale misura spetta alle persone fisiche, che hanno avuto un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro nel 2023, per le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024 in relazione agli interventi agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 comma 8-bis primo periodo del DL 34/2020 (relativi a condomini o edifici composti da due a quattro unità immobiliari) per i quali al 31 dicembre 2023 è stato raggiunto un SAL non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione ex art. 121 del DL 34/2020.

I destinatari dell’agevolazione hanno potuto presentare le domande per il contributo dal 1° al 31 ottobre 2024, secondo il modello di istanza approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2024 n. 360503 (si veda “Approvato il modello di istanza del contributo per interventi superbonus al 70%” del 19 settembre 2024).

Tenuto conto che le risorse stanziate per detta agevolazione sono risultate sufficienti per tutti i contributi richiesti, l’Agenzia, con il provv. n. 431551 pubblicato ieri, ha stabilito che l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, determinato secondo le disposizioni attuative di cui al citato provv. n. 360503/2024 e del DM 6 agosto 2024.

Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, l’importo ricevuto a titolo di contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo e non rileva ai fini della determinazione della spesa sostenuta agevolata con il superbonus.

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