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Fattura autonoma per le associate di un raggruppamento temporaneo d’imprese

/ REDAZIONE

Martedì, 17 dicembre 2024

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 259, pubblicata ieri, ha confermato che la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non dà vita a un autonomo soggetto di diritto. Ne consegue che ognuno dei membri che ne fanno parte mantiene i propri obblighi, ivi compreso quello di emissione della fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, nei confronti della stazione appaltante.

Nell’ambito del rapporto tra le associate e la capogruppo di un RTI (da inquadrare nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza ex art. 68 del DLgs. 36/2023), ciascuno dei componenti “conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (si vedano il principio di diritto n. 17/2018 e la risposta a interpello n. 47/2024).

A diverse conclusioni potrebbe giungersi soltanto se le imprese che costituiscono l’associazione temporanea si comportassero, “nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi” (ris. n. 172/2007). Pertanto, quanto alla fatturazione, solo nell’ipotesi in cui il RTI assuma una “funzione esterna” gli obblighi debbono gravare sulla capogruppo (ris. n. 246/2008).

Se tale funzione non sussiste, i singoli componenti sono tenuti a emettere autonomamente le fatture per i lavori di propria competenza. La capogruppo può eventualmente procedere alla fatturazione “in nome e per conto” degli altri membri ex art. 21 commi 1 e 2 lett. n) del DPR 633/72.

Tale conclusione non confligge con il disposto di cui all’art. 5 del DM n. 381/2022, in base al quale le risorse del Fondo per l’adeguamento del prezzo dei materiali nei contratti pubblici (art. 1-septies del DL 73/2021) vengono riconosciute all’impresa mandataria, la quale provvede ad attribuirle “alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese”. La norma disciplina esclusivamente l’aspetto finanziario e non anche gli obblighi di certificazione, che restano, pertanto, in capo ai soggetti che partecipano al RTI.

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