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Istruzioni INPS per le richieste di NASpI in costanza di malattia

/ REDAZIONE

Sabato, 28 dicembre 2024

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Con il messaggio n. 4468 pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla domanda e alla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI ex art. 6 del DLgs. 22/2015, qualora la richiesta venga presentata da lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel merito, già con la circ. n. 94/2015, l’Istituto previdenziale ha chiarito che nel caso di evento di malattia indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia o di infortunio e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Con l’occasione, è stato anche precisato che in tale ipotesi la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento di malattia o infortunio, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

Ciò premesso, l’INPS chiarisce che per rendere più rapidi i tempi di liquidazione delle domande di indennità NASpI presentate dai lavoratori che si trovano in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dal 1° marzo 2025 devono essere allegati il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o il certificato definitivo in caso di evento tutelato dall’INAIL. I suddetti certificati medici, privi di diagnosi, devono essere allegati al momento della presentazione della domanda o successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

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