Opposti orientamenti sulla revoca cautelare dell’amministratore di srl
La natura della domanda cambia se la misura è richiesta in funzione della sola revoca dell’amministratore e non dell’azione sociale di responsabilità
Ai sensi dell’art. 2476 comma 3 c.c., ciascun socio può, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, richiedere in via cautelare la revoca degli amministratori della srl.
Non è chiaro, tuttavia, se tale domanda cautelare possa essere proposta solo nel caso in cui sia successivamente esercitata l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori stessi oppure anche quando l’azione di merito sia costituita dalla domanda di revoca, in via definitiva, dell’organo amministrativo.
Sul punto, infatti, si fronteggiano due opposti orientamenti.
Il Tribunale di Venezia, con un’ordinanza del 12 luglio 2024, prende posizione a favore dell’orientamento che ritiene ammissibile la revoca cautelare degli amministratori anche nel caso in cui essa non
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