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Dichiarazione di alto mare effettuabile in via anticipata nel caso di interventi di refitting rilevanti

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 gennaio 2025

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Con la risposta a interpello n. 1 di ieri, 2 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72 per gli interventi di trasformazione strutturale di un’unità da diporto (refitting di notevole entità) tali da far assumere al mezzo, originariamente adibito a uso privato, le caratteristiche di una nave commerciale.

Secondo l’Agenzia, se gli interventi non sono finalizzati al mero restauro dell’imbarcazione (ossia al ripristino del bene nello stato originale), come avviene nel caso di specie, è riscontrabile una “obiettiva discontinuità” nell’utilizzo del mezzo (necessaria, peraltro, al cambio di utilizzo del bene, previ controlli tecnici da parte delle autorità preposte).

Pertanto, come già indicato nella ris. n. 6/2018, è possibile assimilare la fattispecie a quanto previsto per le navi in costruzione, ai fini rilascio della dichiarazione di “alto mare”, necessaria per l’applicazione del regime di non imponibilità, ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72. È, dunque, ammesso effettuare l’anzidetta dichiarazione di “alto mare” in via anticipata, considerando sussistente la destinazione commerciale solo a seguito dell’iscrizione dell’imbarcazione nel registro delle navi commerciali (verosimilmente all’esito degli interventi di refitting).

Per quanto concerne la compilazione del modello in argomento, dovranno essere indicati:
- nella Sezione I, tutti i dati dell’imbarcazione (Paese di iscrizione, numero IMO e nome, di cui la nave già dispone) invece del codice convenzionale “9999999” previsto solo per le navi non immatricolate;
- nella Sezione II, alla colonna 7, il codice 2 con cui, in caso di primo utilizzo, si attesta l’intenzione di effettuare un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale.

Come già chiarito nella ris. n. 39/2021 per le navi in costruzione (ossia quelle che non hanno realizzato alcun viaggio nell’anno precedente), la condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare deve essere accertata non già a conclusione dell’anno solare di presentazione della dichiarazione, bensì a conclusione di quello successivo al varo della nave (nel caso di specie, all’anno di primo utilizzo della nave dopo gli interventi di refitting).

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