Il recapito dell’avviso all’intermediario complica la definizione al terzo
Non è chiaro il termine per definire se la pretesa è in parte archiviata
Grazie alle modifiche apportate dal DLgs. 5 agosto 2024 n. 108 agli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97, per le comunicazioni elaborate da quest’anno i termini per definire l’avviso bonario passano da trenta a sessanta giorni.
La definizione avviene pagando, nei termini indicati, tutte le somme o la prima rata, ottenendo così la riduzione delle sanzioni al terzo (se si tratta di liquidazione automatica) o ai due terzi (se si tratta di controllo formale).
Per il controllo formale ci si deve riferire alla seconda comunicazione che viene recapitata al contribuente, successiva alla richiesta dei documenti.
In ugual misura, sono stati elevati da 30 a 60 giorni i termini per fornire le proprie delucidazioni a seguito dell’avviso bonario.
Invece, rimane il termine di trenta giorni per
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