Risorse esterne differenti dal valore eccedente quello di liquidazione
Senza surplus concordatario il debitore non può appellarsi all’art. 112 comma 2 lett. d) del CCII
La sentenza del 17 novembre 2024 della Corte di Appello di Brescia, confermando la pronuncia del Tribunale di Mantova del 14 marzo 2024, ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 112 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019 (CCII), le risorse esterne non consistono nel valore eccedente quello di liquidazione; in mancanza di quest’ultimo, non vi è ragione di derogare alle ordinarie regole di approvazione del concordato fissate dall’art. 109 del CCII.
Nel caso di specie, il concordato era stato proposto in forma mista – liquidatorio e in continuità indiretta – con la previsione di un consistente apporto di finanza da parte di un soggetto esterno. Constatato che l’esito della votazione non aveva raggiunto le maggioranze previste dall’art. 109 del CCII,
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