La cancellazione per mancanza dei bilanci di liquidazione non incide sulla contabilità
La Cassazione, nella sentenza n. 3016, depositata ieri, ha precisato che l’art. 2490 comma 6 c.c. – ai sensi del quale, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di liquidazione, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c. – non è significativo rispetto alla responsabilità del liquidatore per bancarotta documentale semplice, ex artt. 217 comma 2 e 224 del RD 267/42, per l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento, ricadendo tale responsabilità su un oggetto materiale diverso.
Infatti tale reato, al pari di quello di bancarotta documentale fraudolenta, non può avere a oggetto il bilancio (di liquidazione) perché questo documento non rientra tra i libri e le scritture contabili contemplati dalle fattispecie penali fallimentari in questione. Peraltro, il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito del bilancio sociale alla data del fallimento, ex artt. 220 e 16 n. 3 del RD 267/42, concorre con il reato di bancarotta documentale, trattandosi di fattispecie connotate da un diverso oggetto materiale.
In conclusione, quindi, il mancato deposito dei bilanci di liquidazione è irrilevante rispetto all’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili; obbligo che perdura anche durante la liquidazione e che viene meno solo con la cessazione anche formale dell’attività in esito alla cancellazione dal Registro delle imprese.
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