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Lite non definibile se sono spirati i termini per riassumere in rinvio

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 gennaio 2025

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Le varie definizioni delle liti pendenti introdotte in via eccezionale dal legislatore presuppongono che, a una certa data, la lite sia pendente per poter definire.
Così, ai sensi dell’art. 1 commi 186-205 della L. 197/2022 erano definibili le liti pendenti al 1° gennaio 2023.

Ove ci sia stata la cassazione con rinvio della sentenza, la lite si ritiene pendente se a quella data non erano ancora spirati i termini di sei mesi previsti dall’art. 63 del DLgs. 546/92 per la riassunzione in rinvio.
Questo principio, confermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 1931 di ieri, è ormai pacifico ed era stato affermato anche dalla prassi (circ. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023 n. 2, § 4).

Problemi possono emergere, ai soli fini della possibilità di definire la lite, se la riassunzione c’è stata ma in via tardiva, cosa che determina l’estinzione dell’intero processo.
Salvo casistiche particolari da contestualizzare, si ritiene che spirati i sei mesi la lite non sia più pendente.

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