Infortunio e malattia non equiparati nell’ambito delle assicurazioni private
L’equiparazione sussiste esclusivamente per l’assicurazione obbligatoria
Con la sentenza n. 3016, depositata il 6 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in tema di differenza tra malattia e infortunio sul lavoro, evidenziando come, sebbene tale distinzione non rilevi ai fini dell’assicurazione obbligatoria, la stessa sia dirimente nell’ambito delle assicurazioni private, in cui a far da padrona è la volontà delle parti.
La vicenda giudiziaria da cui origina la pronuncia in commento è complessa e richiede attenzione.
Il tutto nasceva dal ricorso presentato al Tribunale di Vercelli dagli eredi di un medico di medicina generale, deceduto dopo essere stato contagiato dal virus COVID-19, i quali agivano nei confronti della compagnia assicurativa privata presso cui il de cuius era stato assicurato in forza di polizza contro il rischio
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