Nell’amministrazione straordinaria prededuzione senza subentro nei contratti
Resta escluso il risarcimento per l’inadempimento precedente l’apertura della procedura
La Cassazione, con ordinanza n. 5585 depositata ieri, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale pendente è tenuto a eseguire in prededuzione, in luogo del contraente poi fallito, tutti i relativi obblighi, nei limiti di quelli maturati successivamente al subingresso nonché, se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, quelli per il pagamento del corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell’apertura del concorso, senza assumere, in questo secondo caso, gli obblighi per il risarcimento dei danni che derivano da inadempimenti al medesimo contratto commessi dal contraente assoggettato alla procedura prima della sua apertura.
Nell’amministrazione ...
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