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Legittimazione esclusiva del fallito per l’attività continuata dopo il fallimento

/ REDAZIONE

Martedì, 4 marzo 2025

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Con la pronuncia n. 5524 del 2 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha sancito che qualora il contribuente fallito abbia continuato l’attività, in modo magari illecito, successivamente alla dichiarazione di fallimento, l’avviso di accertamento relativo a tale attività è ad esso relativo.

Pertanto, la legittimazione ad impugnare l’accertamento spetta al contribuente e non al curatore fallimentare, il cui ricorso è di conseguenza inammissibile.
Di contro, se l’accertamento riguarda le annualità antecedenti alla dichiarazione di fallimento, vale il principio, ormai consolidato, secondo cui la legittimazione spetta al curatore ma il fallito può impugnare in caso di inerzia del curatore stesso (si veda la Cass. SS.UU. 28 aprile 2023 n. 11287).

Nella pronuncia del 2 marzo si legge espressamente che, “nell’ipotesi in cui l’accertamento colpisca redditi generati dall’attività svolta dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione di quest’ultimo, e non della Curatela, ad impugnare l’atto impositivo”.

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