La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non comporta la cessazione di altri diritti e benefici
Con la circ. n. 50 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito indicazioni in merito agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione valide per l’anno 2025.
Tali indicazioni, si precisa, sono rivolte ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari, nonché ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione.
Nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.
L’INPS precisa quindi che gli importi delle prestazioni sono:
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
La circolare fornisce poi indicazioni sulle tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e sui limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2025.
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