ACCEDI
Mercoledì, 17 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Il mutuo con obbligo di costituzione in deposito della somma erogata è un valido titolo esecutivo

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 marzo 2025

x
STAMPA

Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 5968 pubblicata ieri, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente (quand’anche con mera operazione contabile) messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa e incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o una scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

È stato, così, sconfessato un precedente delle sezioni semplici (Cass. n. 12007/2024) che, in relazione alla particolare ipotesi del contratto di mutuo caratterizzato dall’obbligazione accessoria del mutuatario di restituire immediatamente alla banca mutuante la somma erogata, ordinandone il versamento su un deposito cauzionale infruttifero sottratto alla sua disponibilità, con contestuale impegno dell’istituto di credito a svicolare immediatamente le somme in giacenza, restituendole al mutuatario, al verificarsi delle condizioni pattuite, aveva negato al mutuatario la possibilità di agire esecutivamente nei confronti della banca inadempiente sulla base del solo contratto di mutuo.

Prima dell’intervento nomofilattico di ieri, la Cassazione aveva, infatti, affermato che il mutuatario, per poter avviare l’esecuzione forzata contro la banca, avrebbe dovuto procurarsi un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria.

TORNA SU