Niente riqualificazione della cessione totalitaria di quote in cessione d’azienda
Non importa che l’atto sia uno solo, gli effetti giuridici sono diversi
Va esclusa la possibilità di riqualificare ai fini dell’imposta di registro la cessione totalitaria di partecipazioni in “cessione d’azienda” ex art. 20 del DPR 131/86. Tale divieto prescinde dal fatto che la cessione di partecipazioni sia realizzata con uno o molteplici atti, ma deriva dal fatto che gli effetti giuridici della cessione totalitaria non coincidono con gli effetti giuridici della cessione d’azienda. Solo sotto il profilo degli effetti economici potrebbe aversi un’assimilazione, ma tali effetti non sono rilevanti ai fini dell’operazione di interpretazione degli atti legittimata dall’art. 20 del DPR 131/86.
Questi, in breve, sono i principi desumibili dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione n. 6060/2025.
La questione oggetto ...
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