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Irragionevole richiedere per il Rdc la residenza in Italia per almeno 10 anni

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 marzo 2025

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 31 depositata ieri, 20 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di uno dei requisiti richiesti dall’art. 2 del DL 4/2019 al fine di fruire del reddito di cittadinanza, prestazione che, si ricorda, risulta abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In particolare, la disposizione censurata, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2023, è quella di cui al comma 1 lett. a) n. 2) del citato art. 2, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo”.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’indicata norma, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva l’indicato termine di 10 anni invece di 5 anni.
Con la sentenza in commento si è ribadito che, non essendo il reddito di cittadinanza una prestazione meramente assistenziale, un requisito di residenza pregressa e, dunque, di radicamento territoriale, “non è di per sé implausibile” e, inoltre “non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione”.

In ogni caso, il periodo di residenza decennale è stato ritenuto gravoso e non ragionevolmente correlato alla funzionalità principale della prestazione in oggetto, a differenza del termine di 5 anni, che invece è stato preso come riferimento temporale dal legislatore per la misura dell’assegno di inclusione (art. 2 del DL 48/2023), oltre che ritenuto dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, un periodo idoneo ad attestare adeguatamente il radicamento sul territorio.

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