Splafonamento sanzionato al 25% anche se l’eccedenza non esiste
In base alla definizione legislativa appare arduo sostenere la tesi dell’inesistenza
Da sempre, è pacifico che il credito di imposta utilizzato in misura superiore a quella di legge dà luogo a un credito non spettante, sanzionato nella misura del 25% ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97.
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