Splafonamento sanzionato al 25% anche se l’eccedenza non esiste
In base alla definizione legislativa appare arduo sostenere la tesi dell’inesistenza
Da sempre, è pacifico che il credito di imposta utilizzato in misura superiore a quella di legge dà luogo a un credito non spettante, sanzionato nella misura del 25% ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97.
Il caso classico è la violazione dell’art. 34 della L. 388/2000, che prevede un limite massimo di 2 milioni di euro in relazione all’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, per ciascun anno solare (c.d. plafond), possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24.
Se per errore un credito, esistente e documentato, viene compensato per 2 milioni e 100.000 euro, su 100.000 euro spetta la sanzione del 25% (circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n. 8).
Non paiono esserci chiarimenti di prassi e della giurisprudenza quando lo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41