Anche gli indumenti possono costituire dispositivi di protezione individuale
Diritto del lavoratore a farsi riconoscere gli oneri conseguenti al lavaggio degli indumenti di lavoro se hanno natura di DPI
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la tutela di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, dovendo invece considerarsi riferita a qualsiasi “attrezzatura, complemento o accessorio” che possa in concreto proteggere il lavoratore rispetto a qualsivoglia rischio per la salute e la sicurezza, in conformità con quanto previsto dall’art. 2087 c.c.
Da ciò deriva la configurabilità, in capo al datore di lavoro, di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili ...
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