Non è irragionevole escludere dall’assegno temporaneo i richiedenti asilo
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 depositata ieri, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova con l’ordinanza del 2 aprile 2024 rispetto a uno dei requisiti richiesti dall’art. 1 del DL 79/2021 per il riconoscimento dell’assegno temporaneo (si veda “Irragionevole escludere i richiedenti asilo dall’assegno temporaneo” del 7 giugno 2024).
La misura non è più operativa, in quanto riconosciuta, in via temporanea dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022 e al sussistere di determinate condizioni, in favore dei nuclei familiari non aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del DL 69/88.
I cittadini di uno Stato extra Ue, per ottenere l’assegno, dovevano essere in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, non rilevando il possesso del permesso per “richiesta asilo”.
Il Tribunale di Padova ha domandato alla Consulta di valutare la legittimità della mancata inclusione dell’indicato permesso; con la sentenza di ieri ne è stata esclusa l’illegittimità.
I giudici, in particolare, oltre ad aver evidenziato la natura transitoria e la finalità “ponte” dell’assegno temporaneo, in quanto volto a dare attuazione alla misura dell’assegno unico universale, hanno qualificato lo strumento in esame come una “provvidenza di tutela di soggetti fragili” non destinata a soddisfare bisogni essenziali della persona.
Anche in ragione dell’estraneità rispetto al nucleo degli indicati bisogni e alla specifica situazione di bisogno che caratterizza i richiedenti asilo, la scelta legislativa di non includere i titolari di permesso per asilo nella platea dei beneficiari dell’assegno temporaneo per i figli minori è stata giudicata dalla Corte Costituzionale non irragionevole.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941