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Irragionevole escludere i richiedenti asilo dall’assegno temporaneo

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 giugno 2024

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Il Tribunale di Padova, con l’ordinanza del 2 aprile 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno, ha domandato alla Consulta di valutare la compatibilità con la Costituzione di uno dei requisiti richiesti dall’art. 1 del DL 79/2021 ai fini del riconoscimento del c.d. assegno temporaneo.

Si ricorda che tale assegno è stato riconosciuto in via temporanea dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022 in favore dei nuclei familiari che non avessero diritto all’assegno per il nucleo familiare; come requisito è stato richiesto di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato extra Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. È stato quindi escluso dai titoli legittimanti il permesso per richiesta di asilo, di cui era invece in possesso, nel caso di specie, la richiedente.

Il Tribunale di Padova ha quindi domandato alla Corte Costituzionale se tale esclusione è legittima, in quanto, secondo il giudice a quo, è irragionevole escludere dal godimento dell’assegno temporaneo una categoria di soggetti che non solo si trovano in uno stato di bisogno, ma per i quali la predetta condizione risulta particolarmente pressante e qualificata, attesa la condizione di speciale vulnerabilità, anche familiare, alla quale gli stessi si trovano esposti.
Nell’ordinanza in commento si evidenzia, inoltre, come la scelta di escludere i richiedenti asilo dai soggetti beneficiari sia probabilmente dovuta all’instabilità che connoterebbe il loro radicamento con il territorio nazionale e la sua comunità, il che, però, implica l’attribuzione di una rilevanza maggiore al requisito della stabile permanenza sul territorio piuttosto che alla valutazione dello stato di bisogno.

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