Mutuo di scopo convenzionale con interesse del finanziatore sulla destinazione delle somme
Con l’ordinanza n. 15695, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che il mutuo di scopo convenzionale, il quale costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – a una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso.
In forza del principio descritto (frutto di una dichiarata adesione ai precedenti nn. 24699/2017 e 15929/2018 della Suprema Corte), i giudici di legittimità hanno negato la qualifica di mutuo di scopo convenzionale a un contratto di finanziamento recante l’impegno del mutuatario a utilizzare il capitale ricevuto esclusivamente per la realizzazione di un programma di investimenti concernente l’acquisto del ramo d’azienda di una società, ma non anche l’indicazione della circostanza che detta clausola coinvolgeva (direttamente o indirettamente) l’interesse del finanziatore, oltre a quello del soggetto finanziato.
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