Nuove regole sulla competenza per gli atti di recupero del credito d’imposta
Per l’avviso di recupero dei crediti d’imposta ex art. 38-bis del DPR 600/73 (introdotto dal DLgs. 13/2024), ieri, 5 giugno, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento n. 257290/2024, volto a regolare la competenza degli uffici dell’Agenzia in ordine all’emanazione dell’atto nell’ipotesi in cui manchi un’indicazione relativa al domicilio fiscale del contribuente (cfr. l’art. 38-bis comma 1 lett. g) del DPR 600/73).
Il provvedimento stabilisce che, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/73, la competenza all’emanazione dell’atto di recupero spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa.
Per le ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito: tale domicilio è individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/73.
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