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Confermata la non opponibilità della locazione «a canone vile» alla procedura esecutiva

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 aprile 2025

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 9731 del 14 aprile 2025, ha confermato il precedente orientamento secondo cui la locazione “a canone vile” (ossia inferiore di un terzo rispetto al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni), stipulata in data anteriore al pignoramento, è inopponibile non solo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2923 comma 3 c.c., ma anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l’interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l’anticipazione degli effetti favorevoli dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia “ultra partes” di quest’ultimo.

Pertanto, l’emanazione diretta dell’ordine di liberazione da parte del giudice dell’esecuzione (con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva) deve ritenersi pienamente legittima, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento far valere le loro ragioni attraverso l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La lettura proposta non presenta profili di incostituzionalità, posto che l’emanazione diretta dell’ordine di liberazione da parte del giudice dell’esecuzione non impedisce al conduttore l’esercizio del diritto di difesa, né ostacola l’impresa privata, mirando, piuttosto, a salvaguardare il diritto al recupero del credito – che gode di tutela costituzionale e anche sovranazionale – da iniziative economiche fraudolente o, comunque, lesive delle ragioni creditorie.

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