Per le prestazioni di servizi l’obbligo di fatturazione scaturisce dalla materiale esecuzione
Con la sentenza n. 10693 del 23 aprile, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, in tema di IVA, sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi in rapporto al termine di emissione della fattura.
Nel caso di specie, a una società era stata contestata l’omessa fatturazione di prestazioni aventi ad oggetto la gestione del servizio idrico cittadino.
La Suprema Corte, confermando che l’individuazione del momento impositivo è regolata dall’art. 6 comma 3 del DPR 633/72, il quale, per le prestazioni di servizi, dà rilevanza al pagamento del corrispettivo, ricorda che, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della medesima Corte (Cass. SS.UU. n. 8059/2016), la norma citata deve essere intesa nel senso che, ai fini IVA, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che comporta l’obbligo di fatturazione, è costituito dalla materiale esecuzione del servizio. Il pagamento del corrispettivo, invece, identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell’imposta, vale a dire quello di riscossione e, in rapporto a quanto previsto dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, il termine per adempiere l’obbligo di emissione della fattura.
La Corte ha quindi ribadito che, laddove l’Amministrazione finanziaria contesti l’omessa fatturazione delle prestazioni a fronte di indicazioni contabili che prevedono l’annotazione delle stesse dapprima in un conto “fatture da emettere” e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, essa ha l’onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure per equivalente, è stato in realtà compiuto, oppure che il soggetto passivo intende sottrarsi all’obbligo di fatturazione e di assolvimento dell’imposta, “anche in considerazione del tempo trascorso dall’esecuzione del servizio, attesi l’interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione all’esigibilità dell’imposta”.
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