Atto potenzialmente distrattivo da valutare in base al principio di offensività
Referente per la valutazione rimane sempre il patrimonio della singola società e non quello dell’intero gruppo
Nell’ambito della bancarotta, la pericolosità di un atto non è necessariamente legata a uno stato d’insolvenza già esistente, ben potendosi manifestare anche in un momento antecedente, quando, per le concrete condizioni economiche, l’apertura del concorso tra i creditori sia solo potenziale.
D’altra parte, un atto che, isolatamente considerato, assume astratta valenza distrattiva, può non essere tale se, calato all’interno di una più ampia operazione economica, ad esso corrispondono, in ultimo, simmetrici vantaggi che compensino l’originario danno causato. In questi casi, il criterio di valutazione è la reale offensività dell’atto compiuto, che si atteggia diversamente a seconda che si guardi ad una singola impresa ovvero ad un gruppo di società. In
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