Da rivedere la norma sulla nomina sostitutiva dei sindaci nelle srl
Problematica la mancata previsione del compenso da parte dei Tribunali
Fra fine 2024 e inizio 2025 molte srl sono state raggiunte da comunicazioni da parte dei competenti Registri delle imprese per non aver provveduto alla nomina del sindaco o del revisore. La comunicazione ha riguardato il superamento per due esercizi consecutivi di uno dei parametri di cui al comma 2 dell’art. 2477 c.c. (totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi dalle vendite e prestazioni 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità). Deprecabilmente non risultano, invece, oggetto di comunicazione al Tribunale, da parte dei Registri delle imprese, né i casi di mancata nomina in società tenute al consolidato, né nelle società che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti. Un vuoto legislativo questo che, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere colmato normativamente prevedendo l’intervento del tribunale anche in questi casi oltre che in quelli in cui alla mancata nomina (del collegio sindacale) non provveda l’assemblea di una spa.
Sempre a livello normativo, sarebbe opportuno chiarire se il Tribunale sia legittimato ad intervenire solo in caso di mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore al primo superamento dei parametri da parte della società (come sostiene il Tribunale di Milano con decisione 14 gennaio 2021 sulla base di una interpretazione letterale del comma 5 dell’art. 2477 c.c.) oppure se l’intervento sostitutivo dell’organo giudiziario sia legittimo anche in caso di mancata rinomina in situazione successiva. Verso quest’ultima soluzione, sicuramente preferibile, si è indirizzata altra giurisprudenza (in tal senso si è espresso Trib. Torino 9 dicembre 2019) ritenendo l’intervento giudiziario ammissibile anche nei casi in cui, dopo aver superato i limiti, sia venuto meno il titolare della carica per qualsiasi causa, cioè per dimissioni, mancata sostituzione o revoca. Anche per queste situazioni una miglior stesura del quinto comma dell’art. 2477 c.c. sarebbe auspicabile.
Venendo ora ai recenti interventi dei Registri delle imprese territoriali, si evidenzia, in primo luogo, come essi da alcuni mesi stiano inviando comunicazioni agli amministratori delle srl inadempienti, invitando le stesse a provvedere alla nomina, con relativa iscrizione della delibera al Registro delle imprese, entro 30/60 giorni. Decorso inutilmente tale termine dalla notifica della comunicazione, i vari Conservatori danno avviso che segnaleranno ai Tribunali specializzati in materia di impresa (che spesso non coincidono con i territori dei Registri delle imprese) la necessità di provvedere a nomine d’ufficio.
A riguardo, l’orientamento dei Registri delle imprese (in tal senso, ad esempio, quelli di Milano, Monza-Brianza e Firenze) risulta ad oggi quello di invitare i Tribunali alla nomina dell’organo di controllo (con annesse funzioni di revisore) e non di nominare solo il revisore. Sul tema è necessario ricordare che l’ultima parte del comma 5 dell’art. 2477 c.c. chiama in causa il Tribunale non a designare soggetti poi da sottoporre al voto assembleare ma “alla nomina dell’organo di controllo o del revisore”. La scelta è quindi demandata esclusivamente all’organo giudiziario, seppur compatibilmente con le previsioni dell’atto costitutivo. Qualora, come spesso avviene, gli atti costitutivi richiamino solo le disposizioni dell’art. 2477 c.c. o prevedano la possibilità di nominare un organo di controllo o un revisore, la scelta sarà quindi demandata al Tribunale, che determinerà, pertanto, non solo il soggetto a cui delegare i controlli ma anche a quale tipologia di controlli – cioè gestionali ex art. 2403 c.c. e di revisione legale o esclusivamente di revisione legale dei conti – a cui la società dovrà essere sottoposta. In alcuni casi, previa segnalazione del Registro delle imprese, qualche Tribunale ha preferito convocare gli amministratori delle srl in contradditorio, prima eventualmente di provvedere alla nomina (Trib. Ancona 29 aprile 2025).
Ad oggi, a quanto noto, le prime scelte dei Tribunali (Trib. Milano 5 dicembre 2024 e 16 gennaio 2025) si sono orientate verso la nomina del sindaco unico, scontando, ad avviso dello scrivente, una carenza non marginale, in quanto sono state effettuate senza la previsione di compenso da attribuire al controllore. In relazione al fatto che, di norma, il soggetto che provvede alla nomina dell’organo di controllo (tipicamente l’assemblea) stabilisce anche i compensi del soggetto nominato, il Tribunale avrebbe dovuto stabilire per il sindaco-revisore anche un “equo compenso”, attingendo, in merito alla misura dello stesso, dal DM 140/2012, relativo ai parametri per la liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale (si veda in tal senso anche la Norma di comportamento del CNDCEC 1.5).
Tale mancata determinazione – e quindi il rimando della stessa all’assemblea della società che non ha provveduto alla nomina – potrebbe infatti determinare (soprattutto in situazioni in cui la presenza di un sindaco non sia gradita ai soci o in contesti societari oggettivamente critici) un compenso eccessivamente basso, impedendo di fatto al sindaco in pectore, di poter accettare l’incarico.
Per una organica trattazione delle attività dei sindaci si rinvia alla nuova edizione del “Manuale del Collegio sindacale e del sindaco unico”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41