Applicabile retroattivamente la nuova definizione di credito non spettante
Per l’indebita compensazione le nozioni post DLgs. 87/2024 hanno recepito il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale precedente alla riforma
Con il DLgs. 87/2024 sono state meglio definite le nozioni di crediti “inestistenti” e crediti “non spettanti” ai fini del reato di indebita compensazione.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g-quater del DLgs. 74/2000, rientrano nella prima categoria: i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Sono, invece, “non spettanti” (lett. g-quinquies): i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa
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