Azione individuale solo per danni diretti e autonomi a soci o terzi
Esclusivamente in tal caso sono legittimati ad agire, anche nell’ipotesi di fallimento, per il risarcimento
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 14265/2025, ha ribadito che l’azione individuale di responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. esige che il comportamento doloso o colposo dell’amministratore – posto in essere tanto nell’esercizio del proprio ufficio quanto al di fuori di esso – abbia determinato un danno diretto ed autonomo nel patrimonio del socio o del terzo.
Questi soggetti sono legittimati, anche dopo il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della società, all’esercizio dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera patrimoniale solo quando il nocumento riguardi direttamente detta sfera e non quando lo stesso costituisca un mero riflesso del pregiudizio che abbia invece interessato
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41