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Domenica, 21 dicembre 2025

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Inserite funzionalità per caricare i dati sull’estinzione del finanziamento con cessione del quinto

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 giugno 2025

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Con il messaggio n. 1768 di ieri, 5 giugno 2025, l’INPS è intervenuto sui contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS.

Si ricorda che i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione in corso di ammortamento possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 180/50. Possono essere oggetto di rinegoziazione anche i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio, poi traslati su pensione ai fini dell’estinzione del residuo debito.

Le rinegoziazioni vengono distinte in contratti di rinnovo “interno” o di rinnovo “esterno”. In quest’ultimo caso, la banca/società finanziaria contraente il nuovo finanziamento, al fine di consentire all’INPS la chiusura del piano di ammortamento in corso e l’attivazione del nuovo piano, è tenuta a comunicare all’Istituto gli estremi del versamento effettuato in favore della banca/società finanziaria creditrice del finanziamento precedente a saldo del relativo debito residuo.

In merito, è stata realizzata la funzione “dematerializzazione CRO/TRN” che consente alle banche/società finanziarie convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.
La nuova funzione stabilisce che, entro 60 giorni dal ricevimento della “lettera di priorità”, la banca/società finanziaria convenzionata che ha notificato il contratto di rinnovo deve compilare on line i seguenti campi relativi al pagamento effettuato per l’estinzione del finanziamento precedente:
- “importo CRO/TRN”;
- “n. CRO /TRN”.

Una volta compilati gli altri campi e superati i controlli, il piano di rinnovo passa nel nuovo stato “in attesa di validazione” e l’INPS effettuare l’attività istruttoria ai fini della definizione del procedimento.
In via transitoria, la prassi finora in uso resterà attiva fino al 30 giugno 2025.

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