Alle Sezioni Unite la decadenza dal diritto all’indennità del custode giudiziario
Con l’ordinanza interlocutoria n. 15046, la Corte di Cassazione ha trasmesso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’applicabilità o meno del termine di decadenza di 100 giorni dal diritto all’indennità, previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 115/2002 per l’ausiliario del giudice, anche al custode giudiziario.
Sul punto, la Corte ha dato atto della sussistenza di un contrasto “trasversale” tra pronunce delle sezioni civili e penali.
L’orientamento della Cassazione penale propende per la non estensione della decadenza alle indennità del custode, che sono disciplinate dall’art. 72 del DPR 115/2002, il quale non menziona il termine previsto alla norma precedente.
Alcune decisioni delle sezioni civili, invece, sostengono l’applicazione del termine di decadenza anche ai compensi spettanti al custode giudiziario, posto che l’interpretazione maggioritaria include il custode nel novero degli ausiliari del giudice; inoltre, l’art. 72 riguarderebbe una sotto-fattispecie dell’art. 71, come testimoniato dalla sua rubrica, e si riferirebbe alla sola domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41